Tortura, confessione e pena di morte: un tragico caso di violenza sessuale minorile deciso dalla Rota di Lucca nel XVI secolo

Questo contributo ha ad oggetto lo studio di una decisio del tardo '500 della Rota di Lucca, uno dei Grandi Tribunali istituiti in età moderna in Italia e in Europa. Autore fu Giuseppe Ludovisi, giudice e giurista originario di Assisi, che nel corso della sua carriera ricoprì importanti incaric...

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Veröffentlicht in:Italian Review of Legal History 2019-12 (5)
1. Verfasser: Fulvio Mancuso
Format: Artikel
Sprache:eng
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Zusammenfassung:Questo contributo ha ad oggetto lo studio di una decisio del tardo '500 della Rota di Lucca, uno dei Grandi Tribunali istituiti in età moderna in Italia e in Europa. Autore fu Giuseppe Ludovisi, giudice e giurista originario di Assisi, che nel corso della sua carriera ricoprì importanti incarichi, fra i quali quello di auditore delle Rote di Perugia, Lucca e Firenze. Le raccolte delle sue decisiones perugine e lucchesi furono edite per la prima volta, rispettivamente, nel 1572 e nel 1577. Andarono altresì a stampa le sue Conclusiones communes (1581) e le Receptae sententiae (1584). La diciassettesima delle sue decisioni lucchesi concerne un tragico caso di violenza sessuale seguita da morte, reso ancora più drammatico dall'età dell'accusato – un ragazzo di quindici anni – e  soprattutto della vittima – una bimba di soli due anni di età. La pronuncia affrontò, con ampia mole di citazioni dottrinali, consiliari, normative e di precedenti giudiziari, due questioni rilevanti nell'ambito della giustizia criminale minorile del tempo. La prima era relativa alla validità della confessione raccolta a seguito di tortura di un minore senza l'assistenza del curatore. La seconda concerneva la pena da infliggere e, in particolare, l'irrogazione della pena capitale nei confronti di un minorenne pubere. Un ragazzo quindicenne era stato accusato di aver violentato la sua nipotina di circa due anni, poi morta a causa delle  lesioni subite nelle parti intime. Sulla  base degli indizi di colpevolezza il giudice aveva ordinato che il giovane fosse sottoposto a tortura. In conseguenza dei “tormenti” l'adolescente aveva confessato non solo di aver violentato più volte la bambina, ma anche altre condotte illecite (lo stupro di un'altra bambina di sei anni, rapporti sessuali di vario genere, anche sodomiciti). Il Ludovisi, pur attestando che secondo il diritto comune sarebbe stata necessaria la nomina di un curatore in favore del minore, così come stabilito da una costituzione imperiale, si pronunciò per la validità della confessione sulla base di una consuetudo, di fatto contra legem, seguita dalla prassi e anche da molte opinioni dottrinali. A tale conclusione doveva giungersi anche tenuto conto dell'assistenza, nel processo, di due rappresentanti del Senato di Lucca: la loro presenza, infatti, equivaleva a quella del princeps, che de iure suppliva a qualsiasi requisito necessario. Per la punibilità dell'adolescente era data per scontata la sua imputabilità in quanto minorenne p
ISSN:2464-8914
DOI:10.13130/2464-8914/12609